La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, al termine della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2021, presentato, in data 9 gennaio 2021, dalla U.S. Pianese S.S.D. S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la A.S.D. Cannara e nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Dipartimento Interregionale LND, per l'annullamento della decisione n. 030/CSA/2020-2021, adottata dalla Corte Sportiva d’Appello FIGC in data 14 dicembre 2020 e notificata in pari data, nonché della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale LND, pubblicata sul C.U. n. 52 del 16 novembre 2020, con le quali è stato convalidato il risultato della gara valevole per il Campionato di Serie D, Girone E, Cannara-Pianese, disputata in data 1° novembre 2020, e respinta la richiesta di ripetizione della gara stessa;
2) Con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2021, presentato, in data 11 gennaio 2021, dalla ASD Idea Bridge Torino nei confronti della ASD Bridge Reggio Emilia, della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB), della Procura Federale della FIGB e, ove occorra, della Corte di Appello Federale della FIGB, avverso la sentenza n. 1/2021, prot. CSA 2/2020, della Corte di Appello Federale, in funzione di Corte Sportiva di Appello della FIGB, emessa in data 3 gennaio 2021 e pubblicata in pari data, con la quale è stata disposta la inammissibilità e improcedibilità del reclamo della suddetta ricorrente avverso la sentenza n. 8/2020 del Giudice Sportivo Nazionale della FIGB, emessa in data 4 novembre 2020 e pubblicata in pari data, ed è stata dichiarata la nullità di quest'ultima decisione del GSN, che aveva disposto la non omologazione del risultato stabilito dalla FIGB in merito al risultato della finale del Campionato italiano societario squadre Ladies 2020, rilevata la competenza di questo Organo e applicando in via analogica il 2° comma dell’art. 101 c.p.c., HA ASSEGNATO ALLE PARTI IL TERMIE DI 30 GIORNI PER IL DEPOSITO IN SEGRETERIA DI MEMORIE CONTENENTI OSSERVAZIONI IN MERITO;
3) RESPINGE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2021, presentato, in data 2 febbraio 2021, dal sig. Moreno Buso contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) per l'annullamento della decisione n. 6/2020 della Corte Federale d'Appello della FCI, II^ Sezione, pubblicata con Comunicato n. 6 del 4 gennaio 2021 e notificata in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale, II^ Sezione, pubblicata con Comunicato n. 7 del 30 ottobre 2020, che aveva rigettato il ricorso del medesimo sig. Moreno Buso per l'annullamento della determina del Segretario Generale della FCI, datata 2 luglio 2020, con la quale, visto l’art. 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale e l’art. 1.1.3 delle Norme Attuative Amatoriali del 2019, è stato disposto il definitivo annullamento del tesseramento a carico del sig. Moreno Buso, con conseguente annullamento della relativa tessera sul sistema informatico federale;
4) DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2021, presentato, in data 11 febbraio 2021, dalla A.S.D. Ilvamaddalena 1903 avverso la decisione, assunta dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna FIGC-LND nella seduta dell'11 gennaio 2021, pubblicata sul C.U. n. 39 del 14 gennaio 2021, con la quale, nel rigettare il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, sono state confermate in toto la sanzione della squalifica, a tutto il 30 aprile 2023, del calciatore dell'A.S.D. Ilvamaddalena 1903, Vincenzo Filinesi - inflittagli, ex art. 35, comma 4, CGS, con la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 21 ottobre 2020, pubblicata con C.U. n. 22 del 22 ottobre 2020 - nonché la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 - 0 a favore della U.S. Idolo, inflitta alla ricorrente, ex art. 10, comma, 1, N.C.G.S., con la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale presso il ripetuto C.R. Sardegna FIGC-LND nella seduta del 29 ottobre 2020, pubblicata in pari data sul C.U. n. 25;
5) ACCOGLIE IL RICORSO NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE E RIMETTE LE PARTI DINANZI ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO DELLA FIGC con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2021, presentato, in data 17 febbraio 2021, dal sig. Lorenzo Manganelli contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e il sig. Giacomo Paganessi, per l'annullamento e/o la riforma della decisione n. 74-2020/2021 del 18 gennaio 2021 della Corte d'Appello Federale, Sezioni Unite, della FIGC, con la quale è stato rigettato il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, pubblicata con C.U. n. 35/TFN del 6 novembre 2020, che aveva confermato il provvedimento di dismissione dell'A.A. Lorenzo Manganelli per sopraggiunti limiti di età, disposto dall’AIA con C.U. n. 35 del 31 agosto 2020, stagione sportiva 2019/2020, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici.