L’Alta Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta dalla società Bologna F.C. 1909 s.p.a. contro la FIGC, per l’accoglimento della domanda che chiedeva di stabilire che il termine di scadenza della sanzione - inflitta dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport nei confronti di Daniele Portanova - venisse fissato per l’8 dicembre 2012.
La società ricorrente è stata, altresì, condannata alle spese (liquidate in euro tremila oltre accessori e rimborso dei diritti amministrativi) a favore della resistente FIGC.