ALTA CORTE DI GIUSTIZIA: Ricorso della Società Ribelle contro Savignanese e FIGC

7-ALTA-CORTEL’Alta Corte di Giustizia Sportiva ha ricevuto oggi un ricorso dalla società A.P.D. Ribelle contro la ASD Savignanese e la Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’istanza riguarda la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale F.I.G.C. – Comitato Regionale Emilia Romagna – pubblicata con il C.U. n. 24 del 19 dicembre 2012, con cui è stato respinto il reclamo della A.P.D. Ribelle per l’impugnazione del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale c/o F.I.G.C. – C.R. Emilia Romagna – di conferma del risultato della gara Savignanese- Ribelle del 18.11.2012 (vinta dalla Savignanese per 1-0), valida per il campionato regionale di Eccellenza Emilia Romagna, nonché contro quest’ultimo provvedimento, adottato con C.U. n. 21 del 28 novembre 2012, e ogni altro atto presupposto, connesso e discendente.

 

La società ricorrente lamenta la partecipazione, nelle fila della compagine avversaria in occasione della gara,di un calciatore squalificato, che non avrebbe avuto titolo a prendervi parte. Il club fa richiesta all’Alta Corte di annullare le suddette decisioni del Giudice sportivo e della Commissione Disciplinare Territoriale c/o F.I.G.C. e di irrogare, all’esito della corretta lettura dell’art. 22 C.G.S., nei confronti dell’ASD Savignanese, la sanzione della perdita per 3 a 0 della gara ADP Ribelle – ASD Savignanese.