Il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con provvedimento assunto oggi, in merito all’istanza di arbitrato del Sig. Mavillo Gheller nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio:
VISTA l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport (“Codice”), di riduzione del termine di pronuncia del lodo e del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della propria attività difensiva;
VISTA l’istanza ex art. 23 del Codice, di adozione di misure cautelari da parte del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
RAVVISATA, con riferimento all’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice, la sussistenza di ragioni d’urgenza alla definizione della controversia;
RITENUTO, con riferimento all’istanza ex art. 23 del Codice, che la domanda proposta sembra rivolta a provocare l’intervento cautelare di urgenza di cui all’art. 23, comma 2, del Codice, di competenza presidenziale;
RITENUTA, con riferimento all’istanza ex art. 23 del Codice, insussistente, anche per l’ormai prossima costituzione del Collegio arbitrale, la situazione di particolare gravità e urgenza, richiesta per l’adozione del provvedimento cautelare di competenza presidenziale
HA ACCOLTO l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice e, per l’effetto:
- ha ridotto a un terzo il termine di pronuncia del lodo;
- ha ridotto a un terzo il termine a disposizione della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il deposito di quanto previsto dall’art. 12 del Codice;
HA RESPINTO l’istanza cautelare presentata, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice, dal Sig. Mavillo Gheller, con salvezza, ovviamente, della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta.