Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal dott. Vincenzo Pastore (all'epoca dei fatti, Presidente del C. R. Campania FIGC/LND) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Procura Federale FIGC per l'annullamento, con o senza rinvio, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite – (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 23/CFA del 4 agosto 2016 e motivazioni pubblicate sul C.U. n. 48/CFA del 14 ottobre u.s.) di rigetto dell'appello e, per l'effetto, di conferma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - pubblicata sul C.U. n. 93/TFN del 30 giugno 2016, mediante la quale il suddetto ricorrente è stato sanzionato con l’inibizione di un anno, per l'asserita violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:
- di accertare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, CGS CONI, della decisione impugnata, con cui è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Giudice di prime cure, con la quale lo stesso istante è stato sanzionato con l'inibizione pari ad un anno, e, per l'effetto, in riferimento al punto 1 del ricorso, di disporre, ai sensi dell'art. 62 del CGS CONI, l'annullamento, senza rinvio, della ripetuta, impugnata decisione della CFA FIGC, unitamente con l'annullamento di tutti gli atti e presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti;
- di dichiarare l'estinzione dell'intero procedimento disciplinare (in riferimento ai punti 2 e 3 del ricorso) e, conseguentemente, di disporre l'annullamento senza rinvio, ovvero, in subordine, con rinvio della predetta decisione, unitamente con l'annullamento di tutti gli atti e presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti; in riferimento ai punti 4 e 5 del ricorso, di disporre l'annullamento senza rinvio, ovvero, in subordine, con rinvio, della decisione impugnata, unitamente con l'annullamento con di tutti gli atti e presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti.