Il Collegio di Garanzia dello sport ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Carlo Roscini (già Presidente del Comitato Regionale Umbria FCI) contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e la Procura Federale FCI avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FCI (I Sezione), pronunciata il giorno 1 marzo 2019 e comunicata in pari data, nel giudizio disciplinare n. 1/19 R.G. a carico del medesimo sig. Roscini, con la quale è stata confermata integralmente la sanzione dell'inibizione temporanea di 12 mesi, pronunciata dal Tribunale Federale FCI - I Sez. in data 11 gennaio 2019, pubblicata sul C.U. n. 1/2019, nei procedimenti riuniti n. 16/18 e 17/18 R.G., per la violazione degli artt. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia Federale della FCI, 54, comma 3, dello Statuto Federale e 47 del Regolamento di Amministrazione FCI.
Il sig. Carlo Roscini chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale: in integrale accoglimento del presente ricorso ed in riforma della decisione della CFA FCI, di essere assolto, senza rinvio, da ogni incolpazione mossa a suo carico con la formula "perché il fatto non sussiste";
- in via subordinata: in accoglimento del presente ricorso, di annullare, anche in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione impugnata resa dalla CFA FCI, per carente o insufficiente motivazione, e di disporre il rinvio ad altro Giudice dettando lo specifico principio di diritto, compreso l'accoglimento delle richieste istruttorie avanzate nel reclamo, ex art. 45 R.G. FCI.