Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della ASD Calcio Flaminia contro la SSD Virtus Campagnano, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) avverso la decisione n. 18, emessa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche (FIGC), stagione 2019/2020, pubblicata in data 11 ottobre 2019, che, nel respingere i ricorsi presentati dalla odierna ricorrente, ha confermato le impugnate decisioni assunte dalla Commissione Premi, con le quali è stata condannata la ASD Calcio Flaminia al pagamento della somma di € 4.095,00, di cui € 3.276,00 alla SSD Virtus Campagnano, a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 819,00 alla FIGC, a titolo di penale per i calciatori Bonimelli, Amorosino, Gabrielli, Graziosi, Lorenzetti, Lospennato, Mancini, Marra, Minasi, Morini e Rosati, mentre per il calciatore Ciarrocchi è stato liquidato l’importo complessivo di € 2.389,75, di cui € 1.911,00 alla SSD Virtus Campagnano, a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 477,75 alla FIGC, a titolo di penale.
La ASD Calcio Flaminia chiede al Collegio di Garanzia di dichiarare:
- in via pregiudiziale, la nullità della decisione impugnata assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, poiché contraria al principio di immutabilità del giudice, ai sensi dell’art. 276 c.p.c. e di decidere nel merito, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS CONI, dichiarando non dovuto il premio di preparazione, o di rinviare al TFN – SVE indicando i principi di diritto a cui uniformarsi;
- in via principale, la nullità e/o l’annullamento della decisione per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell’art 44 CGS FIGC e/o per la violazione dell’art. 96 NOIF in relazione all’art. 1 bis, comma 1, CGS FIGC, vigente ratione temporis, e di decidere nel merito ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS CONI, dichiarando non dovuto il premio di preparazione, o rinviando al TFN – SVE indicando i principi di diritto a cui uniformarsi;
- in via subordinata,
1) l’annullamento della decisione per la manifesta illogicità della motivazione in merito alla mancata valutazione delle decisioni emesse dal TFN – SD e dalla CFA e delle risultanze della Procura Federale;
2) l’annullamento della decisione per la manifesta illogicità della motivazione per erronea valutazione dell’elemento temporale del tesseramento pluriennale in riferimento ai premi di preparazione;
3) l’annullamento della decisione per omessa motivazione circa la sussistenza dell’ipotesi di abuso del diritto;
4) l’annullamento della decisione per omessa motivazione circa la asserita insussistenza di una “cogestione” tra il Sig. Rosati ed il Sig. Ciappici;
e di decidere nel merito ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS CONI, dichiarando non dovuto il pagamento del premio di preparazione, o di rinviare al TFN – SVE indicando i principi di diritto a cui uniformarsi.