Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato da Michele Criscitiello nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'annullamento del provvedimento della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, assunto con il dispositivo di cui al C.U. n. 147 del 31 marzo 2021 e con le relative motivazioni di cui al C.U. n. 137 del 1° aprile 2021, con le quali, nel respingere il ricorso del suddetto ricorrente avverso la delibera del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale FIGC-LND, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 116 del 3 marzo 2021, è stata confermata, a carico del medesimo ricorrente, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività federale fino al 30 aprile 2022, per la violazione dell'art. 35 CGS FIGC.
La vicenda trae origine dalle condotte tenute dal ricorrente, Michele Criscitiello, il 28 febbraio 2021, al termine della gara Folgorese Catarese ASD - A.C. Bra, valevole per la 4^ giornata di ritorno del Campionato di Serie D, girone A.
Il ricorrente, Michele Criscitiello, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la decisione impugnata e di decidere la controversia senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell'articolo 62, comma 1, CGS CONI, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la decisione impugnata e di rinviare alla CSA, in diversa composizione, nei sensi di cui in motivazione.