Gianluca Scamacca ricorre contro la società Football Trade s.r.l

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un'istanza di arbitrato (ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI) da parte del calciatore Gianluca Scamacca contro la società Football Trade S.r.l., in persona dell'Agente Sportivo e legale rappresentante, con poteri di gestione, Paolo Paloni, in virtù del contratto di mandato sottoscritto dall'odierno istante con la società intimata in occasione delle trattative inerenti al trasferimento, a titolo temporaneo, del suddetto calciatore dalla società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. alla società Genoa Cricket and Football Club S.p.a.

 

Il ricorrente, Gianluca Scamacca, chiede all’Organo Arbitrale incardinato presso il Collegio di Garanzia:

  • in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia e/o l’annullamento e/o la risoluzione del contratto di  mandato, sottoscritto in data 30 settembre 2020, tra Gianluca Scamacca e la società Football Trade S.r.l., e datato 14 ottobre 2020, per i motivi indicati nell’istanza;
  • in via subordinata e nel merito, di accertare e dichiarare la legittimità dell’esercizio del diritto di recesso per giusta causa del contratto di mandato, sottoscritto in data 30 settembre 2020, tra Gianluca Scamacca e la società Football Trade S.r.l., e datato 14 ottobre 2020, per i motivi indicati nell’istanza;
  • in ogni caso, di accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Gianluca Scamacca alla società Football Trade S.r.l., in ragione dei pregressi rapporti di mandato e della loro cessazione.